(Pubblicata nella Gazzetta ufficialedella Regione n. 16 del 1 aprile 1995) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Integrazione fondi rischi e monti fideiussioni 1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, del commercio, del turismo e dei trasporti e favorire l'accesso al credito d esercizio e a medio e lungo termine per il finanziamento degli investimenti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare i fondi rischi ed i monti fideiussioni costituiti dalle imprese riunite in uno o piu' consorzi o societa' cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati "consorzi", basati sui principi della mutualita' e senza scopo di lucro, secondo la forma giuridica prescelta per la costituzione. 2. Eccetto che per le imprese del settore industriale, per le quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, ai consorzi si applicano, in quanto compatibili e facendo riferimento ai rispettivi competenti Assessorati regionali, le norme di cui alla legge regio. nale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai consorzi tra imprese non industriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per l'esercizio 1995 la spesa di lire 20.000 milioni cosi' ripartita: Milioni di lire --- a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 5.000 b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 5.000 c) Assessorato regionale dell'industria 5.000 d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 5.000 5. La ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 4 avviene con decreto dell'Assessore regionale competente.