(Pubblicata nella Gazzetta ufficialedella Regione n. 16
                         del 1 aprile 1995)
 
                          REGIONE SICILIANA
                 L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Integrazione fondi rischi e monti fideiussioni
 
  1.  Allo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo delle piccole e medie
imprese dei settori dell'agricoltura,  della  pesca,  dell'industria,
dell'artigianato,  dei  servizi,  del  commercio,  del  turismo e dei
trasporti e favorire l'accesso al credito d esercizio  e  a  medio  e
lungo    termine    per    il   finanziamento   degli   investimenti,
l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  integrare  i  fondi
rischi  ed  i  monti fideiussioni costituiti dalle imprese riunite in
uno o piu' consorzi o societa'  cooperative  di  garanzia  collettiva
fidi,  di  seguito  denominati  "consorzi", basati sui principi della
mutualita' e  senza  scopo  di  lucro,  secondo  la  forma  giuridica
prescelta per la costituzione.
  2. Eccetto che per le imprese del settore industriale, per le quali
si  applicano le norme di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n.
22, e successive modifiche e integrazioni, ai consorzi si  applicano,
in  quanto compatibili e facendo riferimento ai rispettivi competenti
Assessorati regionali, le norme di  cui  alla  legge  regio.  nale  6
maggio 1981, n. 96, e successive modifiche e integrazioni.
  3.  Ai  consorzi  tra  imprese  non  industriali  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge  regionale  23  maggio
1991, n. 34.
  4.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per
l'esercizio 1995 la spesa di lire 20.000 milioni cosi' ripartita:
                                                        Milioni
                                                        di lire
                                                          ---
   a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste                                                  5.000
   b) Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca                5.000
   c) Assessorato regionale dell'industria               5.000
   d) Assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti                            5.000
  5. La ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 4 avviene  con
decreto dell'Assessore regionale competente.