(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                         del 5 aprile 1995)
 
                          REGIONE SICILIANA
L'assemblea regionale ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  della legge
regionale 5 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole:  "e  fruiscono  della
relativa indennita';" sono aggiunte le seguenti: "ovvero fruiscono di
altre  indennita'  statali  spettanti  a seguito della cessazione del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in  precedenza
goduto".
  2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio
1993, n. 3, come sostituito dall'articolo 1,  comma  2,  della  legge
regionale 23 maggio 1994, n. 14, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Il  trattamento  posto a carico della Regione ai sensi del
comma 2 sara', altresi', corrisposto,  fino  alla  concorrenza  della
misura  ivi  prevista,  ad integra. zione delle indennita' statali di
cui al secondo periodo del comma 1,  con  le  modalita'  indicate  al
comma 3".
  3.  La modifica del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5
gennaio 1993, n. 3, introdotta dal  comma  2  dell'articolo  1  della
legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e' abrogata.
  4.  In  caso  di  cessazione nei confronti dei lavoratori di cui al
comma 1 dei trattamenti ivi previsti, la  Regione,  in  attesa  della
costituzione delle societa' disciplinate dall'articolo 3, promuovera'
adeguate  iniziative  di sostegno al reddito dei medesimi lavoratori,
nel quadro della normativa e dei  principi  contenuti  nella  vigente
legislazione nazionale.