(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del 5 aprile 1995) REGIONE SICILIANA L'assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole: "e fruiscono della relativa indennita';" sono aggiunte le seguenti: "ovvero fruiscono di altre indennita' statali spettanti a seguito della cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in precedenza goduto". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il trattamento posto a carico della Regione ai sensi del comma 2 sara', altresi', corrisposto, fino alla concorrenza della misura ivi prevista, ad integra. zione delle indennita' statali di cui al secondo periodo del comma 1, con le modalita' indicate al comma 3". 3. La modifica del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e' abrogata. 4. In caso di cessazione nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 dei trattamenti ivi previsti, la Regione, in attesa della costituzione delle societa' disciplinate dall'articolo 3, promuovera' adeguate iniziative di sostegno al reddito dei medesimi lavoratori, nel quadro della normativa e dei principi contenuti nella vigente legislazione nazionale.