(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata
                      n. 28 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  14  della  legge  regionale 3 novembre 1993, n. 54 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 14.
Contributi a cooperative e loro  consorzi  per  aumento  di  capitale
   sociale  e  acquisto  di  quote  di capitale sociale di rischio di
   societa' finanziarie
 
  La  Regione  Basilicata  eroga  contributi  a  fondo  perduto  alle
cooperative  e  loro consorzi che aumentino il capitale sociale o che
acquisiscano quote di capitali di rischio delle societa' finanziarie,
purche' le  stesse  siano  possedute  o  controllate  in  maggioranza
assoluta dalla cooperazione regionale.
  Tali  contributi  possono  essere  concessi  per una sola volta nel
triennio, non devono superare la misura massima  di  100  milioni  di
lire  e  devono  riguardare  cooperative e loro consorzi, aventi sede
legale in Basilicata, che rientrino nella classificazione  di  P.M.I.
di  cui  alla disciplina comunitaria sugli aiuti alle piccole e medie
imprese del 19 agosto 1992 (G.U.CE n. C/213).
  Il contributo di cui al primo comma favorisce:
   a)  la  ricapitalizzazione  delle  cooperative  e  loro   consorzi
mediante  la  concessione  di contributi in conto capitale fino ad un
massimo di 3  volte  l'aumento  di  capitale  sociale  effettivamente
sottoscritto  e  versato  dai  soci  per  le cooperative che hanno un
capitale sociale superiore a 20 milioni, e fino ad un  massimo  di  5
volte  l'aumento  di  capitale  sociale effettivamente sottoscritto e
versato per le cooperative che hanno un capitale sociale inferiore  a
20  milioni,  e, comunque, per un importo non superiore a 100 milioni
di lire;
   b) l'acquisizione da parte delle cooperative e  loro  consorzi  di
quote  di  capitale di rischio delle societa' finanziarie aventi sede
legale  in  Basilicata,  purche'  le   stesse   siano   possedute   o
controllate,  in  maggioranza  assoluta, dalla cooperativa regionale,
mediante la concessione di contributi in conto capitale nella  misura
del   70%   della  spesa  sostenuta  per  acquisire  le  quote  delle
Finanziarie e, comunque, per un massimo di lire 100 milioni.
  In ogni caso lo stanziamento del bilancio regionale costituisce  il
limite complessivo invalicabile delle disponibilita' utilizzabili.
  Le  somme  messe  a disposizione della presente azione ai sensi dei
successivi artt. 17 e 18 sono ripartite  nella  misura  del  30%  per
l'aumento  del  capitale  sociale  e  nella  misura  del  70%  per le
acquisizioni di quote  di  capitale  di  rischio  delle  finanziarie.
Eventuali  somme  residue  riferite  alle due diverse ripartizioni di
spesa  sopraindicate,  potranno  essere   trasferite   da   un'azione
all'altra.
  La  concessione  del  contributo di cui al presente articolo non e'
cumulabile  con  altre  analoghe  agevolazioni  previste   da   leggi
regionali, statali e comunitarie.
  Il  contributo  sara' erogato dalla giunta regionale, previo parere
della commissione  regionale  per  la  cooperazione  e  previo  esame
istruttorio   della   commissione   tecnico   consultiva,  in  misura
proporzionale al capitale sociale  del  richiedente  posseduto  prima
dell'aumento di capitale sociale.
  Le cooperative e loro consorzi beneficiari dei contributi di cui al
presente articolo dovranno:
   a)  sottoscrivere  apposito  impegno  a  garanzia  che il capitale
versato non venga richiesto prima di 5  anni  dalla  concessione  del
contributo;
   b)   dimostrare   di  non  aver  ridotto  o  rimborsato  nell'anno
precedente quote di capitale sociale.
  Il contributo riconosciuto di  cui  al  presente  articolo,  dovra'
essere  accantonato  ai  sensi della legge 127 del 17 febbraio 1971 e
successive modifiche ed integrazioni nel fondo di riserva individuale
del beneficiario.
  Sono fatte salve le domande e le procedure istruttorie gia' avviate
per la fase di prima applicazione della legge.
  Le domande a regime per  ottenere  il  contributo  dovranno  essere
indirizzate  al  Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile
di ciascun anno, corredate da idonea documentazione.
  Il contributo sara' liquidato previa presentazione della  quietanza
dell'acquisto  delle  quote  o  dell'avvenuto  aumento  del  capitale
sociale".