(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 14 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54 e' cosi' sostituito: "Art. 14. Contributi a cooperative e loro consorzi per aumento di capitale sociale e acquisto di quote di capitale sociale di rischio di societa' finanziarie La Regione Basilicata eroga contributi a fondo perduto alle cooperative e loro consorzi che aumentino il capitale sociale o che acquisiscano quote di capitali di rischio delle societa' finanziarie, purche' le stesse siano possedute o controllate in maggioranza assoluta dalla cooperazione regionale. Tali contributi possono essere concessi per una sola volta nel triennio, non devono superare la misura massima di 100 milioni di lire e devono riguardare cooperative e loro consorzi, aventi sede legale in Basilicata, che rientrino nella classificazione di P.M.I. di cui alla disciplina comunitaria sugli aiuti alle piccole e medie imprese del 19 agosto 1992 (G.U.CE n. C/213). Il contributo di cui al primo comma favorisce: a) la ricapitalizzazione delle cooperative e loro consorzi mediante la concessione di contributi in conto capitale fino ad un massimo di 3 volte l'aumento di capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per le cooperative che hanno un capitale sociale superiore a 20 milioni, e fino ad un massimo di 5 volte l'aumento di capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato per le cooperative che hanno un capitale sociale inferiore a 20 milioni, e, comunque, per un importo non superiore a 100 milioni di lire; b) l'acquisizione da parte delle cooperative e loro consorzi di quote di capitale di rischio delle societa' finanziarie aventi sede legale in Basilicata, purche' le stesse siano possedute o controllate, in maggioranza assoluta, dalla cooperativa regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa sostenuta per acquisire le quote delle Finanziarie e, comunque, per un massimo di lire 100 milioni. In ogni caso lo stanziamento del bilancio regionale costituisce il limite complessivo invalicabile delle disponibilita' utilizzabili. Le somme messe a disposizione della presente azione ai sensi dei successivi artt. 17 e 18 sono ripartite nella misura del 30% per l'aumento del capitale sociale e nella misura del 70% per le acquisizioni di quote di capitale di rischio delle finanziarie. Eventuali somme residue riferite alle due diverse ripartizioni di spesa sopraindicate, potranno essere trasferite da un'azione all'altra. La concessione del contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con altre analoghe agevolazioni previste da leggi regionali, statali e comunitarie. Il contributo sara' erogato dalla giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione e previo esame istruttorio della commissione tecnico consultiva, in misura proporzionale al capitale sociale del richiedente posseduto prima dell'aumento di capitale sociale. Le cooperative e loro consorzi beneficiari dei contributi di cui al presente articolo dovranno: a) sottoscrivere apposito impegno a garanzia che il capitale versato non venga richiesto prima di 5 anni dalla concessione del contributo; b) dimostrare di non aver ridotto o rimborsato nell'anno precedente quote di capitale sociale. Il contributo riconosciuto di cui al presente articolo, dovra' essere accantonato ai sensi della legge 127 del 17 febbraio 1971 e successive modifiche ed integrazioni nel fondo di riserva individuale del beneficiario. Sono fatte salve le domande e le procedure istruttorie gia' avviate per la fase di prima applicazione della legge. Le domande a regime per ottenere il contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, corredate da idonea documentazione. Il contributo sara' liquidato previa presentazione della quietanza dell'acquisto delle quote o dell'avvenuto aumento del capitale sociale".