(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 28
                         del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Ai componenti ed al Segretario della commissione tecnico-consultiva
prevista dall'art. 13 L.R. 6 giugno 1986 n. 9 formalmente  costituita
e  nominati  dalla  giunta regionale, viene corrisposto un gettone di
presenza nella misura di lire  centomila  per  ciascuna  giornata  di
partecipazione alle relative sedute.
  E'  corrisposto, inoltre, ove spetti, il trattamento di missione ed
il rimborso delle spese nei termini e con le modalita' previste dalla
legge regionale 4 giugno 1979, n. 18 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.