(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. Definizione dell'attivita' 1. Ai fini del presente regolamento si intende per tassidermia l'insieme di adeguate e specifiche tecniche che rispettando l'aspetto esteriore, conserva la pelle dei vertebrati e di altre classi zoologiche per fini scientifici didattici ed amatoriali nonche' la preparazione in osso di trofei.