(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19
                         del 10 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                           HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                             PROMULGA
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                     Definizione dell'attivita'
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento si intende per tassidermia
l'insieme di adeguate e specifiche tecniche che rispettando l'aspetto
esteriore, conserva  la  pelle  dei  vertebrati  e  di  altre  classi
zoologiche  per  fini  scientifici didattici ed amatoriali nonche' la
preparazione in osso di trofei.