(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. Appostamenti temporanei 1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, secondo le previsioni di cui al comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.