(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19
                         del 10 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Appostamenti temporanei
 
  1.  Costituiscono  appostamento  temporaneo  di caccia, con o senza
l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di
luoghi destinati all'attesa della selvaggina, secondo  le  previsioni
di  cui  al  comma  1,  dell'art. 25, della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14.