(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attivita' venatoria e' ripartito con le modalita' previste dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in ambiti territoriali di caccia di seguito denominati A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed e' denominato in riferimento alla collocazione geografica.