(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19
                         del 10 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia,  il
territorio  destinato  all'attivita'  venatoria  e'  ripartito con le
modalita' previste dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 17 maggio
1994, n. 14, in ambiti territoriali di caccia di  seguito  denominati
A.T.C.   Ciascun   A.T.C.   deve,  di  norma,  comprendere  territori
appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati  da  evidenti
confini  fisici,  ed  e'  denominato in riferimento alla collocazione
geografica.