(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 4 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62. 1. L'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62, e' cosi' sostituito: "Art. 4 - Competenze della Regione. Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'art. 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in: 1) attivita' di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto; 2) attivita' di programmazione, mediante le quali la Regione approva: a) il piano regionale dell'ambiente, in cui l'individuazione delle zone di protezione e di intervento, nonche' dei beni da risanare, e' operata con criteri unitari e secondo azioni programmatiche; b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque, del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilita' generali previste all'interno del piano di cui alla precedente lettera a); 3) attivita' di realizzazione di singole opere: a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza; b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro competenza; 4) attivita' di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a: a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonche' della qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti; b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonche' per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare; c) favorire l'uniformita' nello sviluppo tecnologico e gestionale degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regionale per il progressivo adeguamento all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili; d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione dei piani di risanunento acustico; 5) attivita' di controllo mediante le quali la Regione: a) valuta la compatibilita' ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'art. 35 nonche' delle opere di cui all'art. 29-bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) approva i progetti relativi agli impianti di pruna categoria di cui all'art. 35 nonche' le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre localita'; c) autorizza le attivita' sperimentali di depurazione e trattamento; d) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge; e) approva i progetti relativi alla bonifica ambientale dei siti degradati o contaminati da qualunque tipologia di rifiuto, unicamente nel caso in cui l'intervento stesso comporti l'allestimento di discariche classificate come impianti di prima categoria, ai sensi dell'art. 35, che prevedano apporto di ulteriori rifiuti".