(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30
                         del 4 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
Modifica dell'art. 4 della legge regionale 16  aprile  1985,  n.  33,
come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale
31 ottobre 1994, n. 62.
  1.  L'art.  4  della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da
ultimo modificato dall'art. 1, comma  1,  della  legge  regionale  31
ottobre 1994, n. 62, e' cosi' sostituito:
                 "Art. 4 - Competenze della Regione.
 
  Le   funzioni   regionali,   nel  quadro  dell'ordinamento  statale
richiamato all'art. 1 e a  norma  della  presente  legge,  consistono
principalmente in:
   1) attivita' di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti
la  tutela  dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto
delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
   2) attivita' di  programmazione,  mediante  le  quali  la  Regione
approva:
    a)  il  piano  regionale  dell'ambiente,  in cui l'individuazione
delle zone di  protezione  e  di  intervento,  nonche'  dei  beni  da
risanare,   e'   operata   con   criteri  unitari  e  secondo  azioni
programmatiche;
    b)  i  piani  regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle
acque, del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle
compatibilita' generali previste all'interno del piano  di  cui  alla
precedente lettera a);
   3) attivita' di realizzazione di singole opere:
    a)   direttamente   o   in  concessione,  in  quanto  di  propria
competenza;
    b) mediante concessione  di  contributi  agli  enti  locali,  per
quanto di loro competenza;
   4)  attivita'  di  indirizzo e coordinamento, mediante le quali la
Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a:
    a) coordinare le reti e  i  sistemi  provinciali  e  comunali  di
rilevamento     e     controllo,    qualitativo    e    quantitativo,
dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici,  in  collaborazione
anche  col  servizio  idrografico  italiano, nonche' della qualita' e
quantita' dei rifiuti prodotti;
    b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della
mappa  degli  scarichi,   nonche'   per   la   determinazione   delle
caratteristiche   delle  acque  superficiali,  anche  ai  fini  della
potabilizzazione e dell'uso balneare;
    c) favorire l'uniformita' nello sviluppo tecnologico e gestionale
degli impianti e dei servizi,  a  mezzo  di  direttive  della  Giunta
regionale   per   il  progressivo  adeguamento  all'evoluzione  delle
migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;
    d) stabilire i criteri cui i  Comuni  debbono  attenersi  per  la
elaborazione dei piani di risanunento acustico;
   5) attivita' di controllo mediante le quali la Regione:
    a)  valuta  la  compatibilita' ambientale degli impianti di prima
categoria di cui all'art. 35 nonche'  delle  opere  di  cui  all'art.
29-bis  e  fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  il  parere  di cui
all'art.  6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) approva i progetti relativi agli impianti di  pruna  categoria
di   cui   all'art.  35  nonche'  le  loro  eventuali  modifiche  per
ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre localita';
    c)  autorizza  le  attivita'  sperimentali   di   depurazione   e
trattamento;
    d)  esercita  l'alta  vigilanza  sui  servizi  e  sugli  impianti
pubblici e privati in materia di tutela  dell'ambiente,  nelle  forme
previste dalla presente legge;
    e)  approva i progetti relativi alla bonifica ambientale dei siti
degradati o contaminati da qualunque tipologia di rifiuto, unicamente
nel caso  in  cui  l'intervento  stesso  comporti  l'allestimento  di
discariche  classificate  come  impianti di prima categoria, ai sensi
dell'art.  35, che prevedano apporto di ulteriori rifiuti".