(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 4 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione riconoscendo nelle attivita' di educazione permanente promosse dalle Universita' popolari e della terza eta' un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione sostiene finanziariamente le loro attivita', nei limiti previsti dalla presente legge.