(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30
                         del 4 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione riconoscendo nelle attivita' di educazione permanente
promosse  dalle Universita' popolari e della terza eta' un fattore di
particolare rilievo per la promozione  culturale,  sociale  e  civile
delle  persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione
sostiene finanziariamente le  loro  attivita',  nei  limiti  previsti
dalla presente legge.