(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 65 del 10 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il presente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati persegue gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, concernente le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria. In particolare gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilita' e piani di immissione, approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Non sono consentite immissioni di cinghiali senza il conforme parere dell'INFS. 2. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati e l'analisi del loro status attraverso l'esame dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di questa risorsa nel territorio della regione. 3. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al mantenimento delle densita' agro-forestali definite per comprensori omogenei nel Piano faunistico-venatorio provinciale e recepite nei programmi annuali d'intervento degli ambiti territoriali di caccia (ATC).