(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                      n. 65 del 10 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               EMANA
il presente regolamento:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
 
  1.  La  gestione  faunistico-venatoria  degli ungulati persegue gli
obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni  faunistiche
e  nei  Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 3 della
L.R. 15 febbraio 1994, n.  8,  concernente  le  disposizioni  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria.    In  particolare  gli  interventi  di  reintroduzione  o
ripopolamento  sono  effettuati  sulla  base  di adeguati progetti di
fattibilita' e piani  di  immissione,  approvati  dalla  Provincia  e
coerenti  con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine
si avvale della  consulenza  dell'istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica  (INFS).  Non sono consentite immissioni di cinghiali senza
il conforme parere dell'INFS.
  2. La valutazione quantitativa  delle  popolazioni  di  ungulati  e
l'analisi del loro status attraverso l'esame dei capi abbattuti, deve
contribuire  alla  conoscenza  di questa risorsa nel territorio della
regione.
  3.  Il  regime  di  prelievo  degli  ungulati   deve   tendere   al
mantenimento  delle  densita' agro-forestali definite per comprensori
omogenei nel Piano faunistico-venatorio provinciale  e  recepite  nei
programmi  annuali  d'intervento  degli ambiti territoriali di caccia
(ATC).