(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  4  della  legge  regionale  23 aprile 1981, n. 21, come
modificato  e  integrato  dall'anicolo  40,  comma  2,  della   legge
regionale  11  giugno 1988, n. 44, dall'art. 23 della legge regionale
15 maggio 1989, n. 13, e dall'art. 2 della legge regionale 24 gennaio
1995, n. 6, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 4.
 
  1. Ai consiglieri regionali, senza  distinzione  di  carica,  viene
corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di vitto e di
esercizio  automezzo  sulla  base  di diciotto giorni di accesso alle
sedi in cui operano i vari organi, enti ed uffici regionali.
  2. Il rimborso delle  spese  di  vitto  e'  determinato  in  misura
corrispondente  a  quella  prevista  per  un  pasto giornaliero per i
dipendenti  regionali  inviati  in  missione  fuori  dal   territorio
regionale  ai  sensi  dell'art.   119 della legge regionale 31 agosto
1981, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
  3.   Il   rimborso   per   l'esercizio  automezzo  viene  stabilito
annualmente dall'Ufficio di presidenza del Consiglio con  riferimento
alle  tabelle  aggiornate  dall'Automobile  Club Italiano relative ai
costi di esercizio auto per chilometro, riferiti  a  una  percorrenza
media annua di trentamila chilometri.
  4.  Ai  predetti  fini  le  percorrenze per ogni singolo viaggio di
andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i
consiglieri della Circoscrizione di  Trieste,  chilometri  cinquanta;
per   i  consiglieri  della  Circoscrizione  di  Gorizia,  chilometri
centoquaranta; per  i  consiglieri  della  Circoscrizione  di  Udine,
chilometri  duecento;  per  i  consiglieri  delle  Circoscrizioni  di
Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento.
  5. Per ogni giornata di assenza dalle  sedute  di  Consiglio  o  di
Commissioni permanenti con presenza obbligatoria ed indipendentemente
dalla   causa,   viene   trattenuto   un  diciottesimo  del  rimborso
forfettario di cui al comma 1.
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si
applicano, ad eccezione  del  rimborso  delle  spese  di  vitto,  nei
confronti dei consiglieri regionali che hanno a propria disposizione,
per lo svolgimento del loro mandato, una autovettura di servizio o di
rappresentanza.
  7.  Nel  caso  di  residenza  in  un  Comune  appartenente  ad  una
Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali
possono  optare,  come  sede  di  riferimento  chilometrico,  per  la
Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della
candidatura.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
consiglieri
 regionali sospesi ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come inserito dall'art. 1 della legge  18  gennaio
1992, n. 16.".