(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8
                         del 15 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Interpretazione autentica dell'art. 8
               legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24
 
 
  1.  Al  punto  c)  del  comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 1
dicembre 1989 n. 24 e' aggiunto il paragrafo seguente:
  "Tale modalita', esclusa quella delle prescrizioni progettuali,  e'
l'unica  applicabile  nel  caso  si  tratti  di  opere  o  lavori che
interessino le zone omogenee "A", "B", "C", "D" e "F" di D.M. 1444/68
di  strumenti   urbanistici   approvati   prima   dell'adozione   del
P.T.P.A.A.V.,  per la cui attuazione siano stati gia' approvati o non
siano prescritti piani particolareggiati e sempre che non interessino
elementi  puntuali,  lineari  o   areali   classificati   di   valore
eccezionale".