(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8 del 15 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 8 legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24 1. Al punto c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 1 dicembre 1989 n. 24 e' aggiunto il paragrafo seguente: "Tale modalita', esclusa quella delle prescrizioni progettuali, e' l'unica applicabile nel caso si tratti di opere o lavori che interessino le zone omogenee "A", "B", "C", "D" e "F" di D.M. 1444/68 di strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione del P.T.P.A.A.V., per la cui attuazione siano stati gia' approvati o non siano prescritti piani particolareggiati e sempre che non interessino elementi puntuali, lineari o areali classificati di valore eccezionale".