(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23
                         del 31 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Modifiche degli assetti territoriali
                delle Aziende Unita' Sanitarie Locali
 
  1. La verifica degli  assetti  territoriali  delle  Aziende  unita'
sanitarie  locali  di cui all'art. 25 della legge regionale 29 giugno
1994,  n.  49  e'  rinviata,  per  cio'  che  attiene   gli   assetti
territoriali delle Aziende unita' sanitarie locali 3 di Pistoia, 6 di
Livorno  e  8  di  Arezzo,  al  termine  di  vigenza  del primo piano
sanitario regionale approvato  ai  sensi  dell'art.  26  della  legge
regionale 2 gennaio 1995, n. 1.
  2.  E'  istituita  l'Azienda  U.S.L.  12  di Viareggio comprendente
l'ambito  territoriale  corrispondente  alla  zona  "Versilia"  della
Azienda  U.S.L.    2  di  Lucca,  di  cui  all'allegato 1 della legge
regionale  n.  49/94.     L'Azienda  U.S.L.  2   di   Lucca   risulta
conseguentemente  costituita dagli ambiti territoriali corrispondenti
alle  zone "della Valle del Serchio" e "della Piana di Lucca", di cui
al medesimo allegato.
  3. Nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. 10  di  Firenze  e'
istituita  la  nuova  zona  "Firenze"  comprendente il territorio del
Comune di Firenze.
  4.  I  Comuni  compresi,  ai  sensi  dell'allegato  1  della  legge
regionale  n.  49/94,  nella zona del Valdarno Inferiore dell'Azienda
U.S.L. 5 di Pisa sono accorpati all'Azienda U.S.L. 11 di Empoli.
  5.  Per   le   aree   corrispondenti   agli   ambiti   territoriali
dell'allegato  1  della  legge  regionale  n.  49/94,  "della  Val di
Nievole" della Azienda U.S.L. 3 di Pistoia "della Val  di  Cornia"  e
"dell'Elba"  della  Azienda U.S.L. 6 di Livorno, "del Valdarno" della
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo e per l'intera vigenza del piano sanitario
regionale di cui al  comma  1,  si  applicano  le  norme  speciali  e
sperimentali  di  cui  ai  successivi  articoli;  gli  stessi  ambiti
territoriali  assumono  la   denominazione   di   aree   a   gestione
sperimentale.