(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n.
                        25 del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  La Regione Basilicata, al fine di tutelare la pubblica incolumita',
impone ai proprietari di vasche di accumulo di acqua per uso irriguo,
di provvedere alla loro recinzione, con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli seguenti.
  La  recinzione deve essere realizzata con una struttura idonea alta
almeno m. 2, e su ogni lato del suo perimetro di cartelli  segnalanti
il  divieto  di  accesso  ed  il  pericolo di morte per le immersioni
susseguenti intrusioni non autorizzate.