(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' La Regione Basilicata, al fine di tutelare la pubblica incolumita', impone ai proprietari di vasche di accumulo di acqua per uso irriguo, di provvedere alla loro recinzione, con le modalita' di cui agli articoli seguenti. La recinzione deve essere realizzata con una struttura idonea alta almeno m. 2, e su ogni lato del suo perimetro di cartelli segnalanti il divieto di accesso ed il pericolo di morte per le immersioni susseguenti intrusioni non autorizzate.