(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPROVATO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. n. 29/1988 e' aggiunto il seguente: "Agli amministratori che risiedono al di fuori del Comune sede dell'Azienda per lo svolgimento delle proprie funzioni, e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del mezzo pubblico o l'indennita' chilometrica prevista dalle vigenti disposizioni per l'uso del proprio mezzo di trasporto".