(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26 del 12 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge In attuazione del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 507, convertito con modifiche con L. 21 ottobre 1994 n. 584, il progetto di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che non superino i 15 mt. di altezza o che determinino un volume di invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetto, ai fini della tutela della pubblica incolumita' in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione da parte della Giunta Regionale, su proposta dell'ERGAL e sentiti il parere reso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 aprile 1990 n. 23 dall'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo e quello di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 47, intendendosi le opere di cui alla presente legge soggette alla valutazione in forma ordinaria. Il parere reso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 sprile 1990 n. 23, dall'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo sostituisce quello del Comitato Tecnico Amministrativo previsto dagli artt. 2, 5, 6, 11 e 12 della L.R. 24 aprile 1990 n. 25. L'approvazione interviene entro 180 gg. dalla presentazione della domanda e dell'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni: in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni, secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi, riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei parametri; il volume d'invaso e' pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle soglie sfiornati degli scarichi o delle sommita' delle eventuali paratoie e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.