(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26
                         del 12 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  In  attuazione  del  comma  3 dell'art. 1 del D.L. 8 agosto 1994 n.
507, convertito con modifiche con L.  21  ottobre  1994  n.  584,  il
progetto  di  opere  di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che
non superino i 15 mt. di altezza  o  che  determinino  un  volume  di
invaso  inferiore  a  1.000.000  di metri cubi, di seguito denominate
dighe, e' soggetto, ai fini della tutela della  pubblica  incolumita'
in  particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere
stesse, all'approvazione da parte della Giunta Regionale, su proposta
dell'ERGAL e sentiti il parere reso ai sensi dell'art. 2  della  L.R.
24 aprile 1990 n.  23 dall'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo e quello
di  valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 19 dicembre
1994 n. 47, intendendosi le opere di cui alla presente legge soggette
alla valutazione in forma ordinaria.
  Il parere reso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24  sprile  1990  n.
23,  dall'Ufficio  OO.PP.  e  Difesa del Suolo sostituisce quello del
Comitato Tecnico Amministrativo previsto dagli artt. 2, 5, 6, 11 e 12
della L.R. 24 aprile 1990 n. 25.
  L'approvazione interviene entro 180 gg. dalla  presentazione  della
domanda e dell'acquisizione di tutta la documentazione prescritta.
  Il  provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione
condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni: in tal  caso
e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni, secondo la
natura  e  la  complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi  i  controlli  successivi,   riguardanti   l'osservanza   delle
prescrizioni medesime.
  Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'altezza della diga e' data
dalla  differenza  tra la quota del piano di coronamento e quella del
punto piu' depresso dei parametri; il volume d'invaso  e'  pari  alla
capacita'  del  serbatoio  compreso  tra  la quota piu' elevata delle
soglie sfiornati degli scarichi  o  delle  sommita'  delle  eventuali
paratoie e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte.
  E'  soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera
di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini
dell'approvazione del progetto originario.