(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26
                         del 12 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  Il termine per la presentazione dei progetti alla Giunta  Regionale
di  cui all'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1995, n. 12 e' stabilito nel
giorno 30 aprile di ogni anno.
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale
della  Regione.  E  fatto  obbligo a chiunque spetti, di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
   Potenza, 6 aprile 1995
                               BOCCIA