(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26 del 12 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge Il termine per la presentazione dei progetti alla Giunta Regionale di cui all'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1995, n. 12 e' stabilito nel giorno 30 aprile di ogni anno. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 6 aprile 1995 BOCCIA