(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Con la presente legge, la Regione Calabria, in base all'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 9, 10 e li' della legge 17 maggio 1993, n. 217, e della convenzione internazionale relativa al controllo di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggio e turismo.