(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40
                         del 14 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1. Con la presente legge, la Regione  Calabria,  in  base  all'art.
117  della  Costituzione  e  nel  rispetto dei principi sanciti dagli
articoli 9, 10 e li' della legge 17 maggio  1993,  n.  217,  e  della
convenzione  internazionale relativa al controllo di viaggio (C.C.V.)
di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084,  disciplina  l'esercizio
delle attivita' professionali delle agenzie di viaggio e turismo.