(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 17 del 10 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Obblighi delle Aziende di trasporto 1. Allo scopo di evitare concorrenza sleale tra le Aziende concessionarie del trasporto pubblico locale e' fatto obbligo alle stesse di osservare i divieti di carico passeggeri nei casi e nei modi previsti dagli atti di concessione. 2. Le Aziende del trasporto pubblico locale sono tenute a rispettare gli orari autorizzati di partenza, di transito e di arrivo. 3. L'inosservanza degli orari previsti per motivi non dipendenti dalle condizioni di viabilita' e di traffico sara' considerata grave irregolarita'. 4. Le Aziende sono tenute, altresi', a dare riscontro, qualora richiesto, agli atti ed alla corrispondenza dell'Assessorato ai Trasporti.