(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 17
                         del 10 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
 
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Obblighi delle Aziende di trasporto
 
  1.  Allo  scopo  di  evitare  concorrenza  sleale  tra  le  Aziende
concessionarie del trasporto pubblico locale e'  fatto  obbligo  alle
stesse  di  osservare  i  divieti di carico passeggeri nei casi e nei
modi previsti dagli atti di concessione.
  2.  Le  Aziende  del  trasporto  pubblico  locale  sono  tenute   a
rispettare  gli  orari  autorizzati  di  partenza,  di  transito e di
arrivo.
  3. L'inosservanza degli orari previsti per  motivi  non  dipendenti
dalle  condizioni di viabilita' e di traffico sara' considerata grave
irregolarita'.
  4. Le Aziende sono tenute,  altresi',  a  dare  riscontro,  qualora
richiesto,  agli  atti  ed  alla  corrispondenza  dell'Assessorato ai
Trasporti.