(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
              Emilia-Romagna n. 70 del 14 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42
 
  1. All'art. 4 della L.R. 42/93 viene aggiunto il seguente comma:
   "7-bis.  Gli  atleti  emiliano-romagnoli  che  abbiano fatto parte
ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre
nazionali delle discipline alpine e del fondo ed  abbiano  conseguito
titoli  di  livello  mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo
della   frequenza   dei  corsi  di  formazione  di  cui  al  presente
articolo.".