(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 70 del 14 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 1. All'art. 4 della L.R. 42/93 viene aggiunto il seguente comma: "7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente articolo.".