(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 71 del 14 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna 1. Attraverso l'istituzione della Citta' metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna persegue lo scopo di realizzare il miglior funzionamento degli Enti locali dell'area bolognese ed una piu' efficace collaborazione fra essi e le aree limitrofe, pur nel quadro di uno sviluppo policentrico del territorio regionale. 2. L'area metropolitana di Bologna e' costituita dai Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Bologna. 3. Secondo quanto sara' stabilito dallo statuto della Citta' metropolitana, nell'ambito del territorio gia' ricompreso nell'Assemblea dei Comuni per la programmazione di Imola, sara' costituito, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un circondario il cui ambito di autonomia sara' definito dallo statuto medesimo. 4. La Citta' metropolitana promuove e valorizza, nell'ambito della autonomia statutaria, forme e modalita' specifiche di consultazione e concertazione con i Comuni dell'area. 5. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione procede alla verifica della delimitazione di cui al comma 2 provvedendo, se del caso, a rivederne i confini nel rispetto dell'art. 17, commi 1 e 3 della legge n. 142 del 1990. 6. Istituita la Citta' metropolitana, la Regione provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali del Comune capoluogo, ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che traggono le loro basi dai quartieri, se del caso anche attraverso una nuova delimitazione territoriale.