(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
              Emilia-Romagna n. 71 del 14 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Finalita' e delimitazione territoriale
                 dell'area metropolitana di Bologna
 
  1. Attraverso l'istituzione della Citta' metropolitana di  Bologna,
la  Regione Emilia-Romagna persegue lo scopo di realizzare il miglior
funzionamento degli Enti  locali  dell'area  bolognese  ed  una  piu'
efficace  collaborazione fra essi e le aree limitrofe, pur nel quadro
di uno sviluppo policentrico del territorio regionale.
  2.  L'area  metropolitana  di  Bologna  e'  costituita  dai  Comuni
ricompresi nel territorio della provincia di Bologna.
  3.  Secondo  quanto  sara'  stabilito  dallo  statuto  della Citta'
metropolitana,   nell'ambito   del   territorio    gia'    ricompreso
nell'Assemblea  dei  Comuni  per  la  programmazione  di Imola, sara'
costituito, ai sensi dell'art.   16, comma 1  della  legge  8  giugno
1990,  n.  142,  un  circondario  il  cui  ambito  di autonomia sara'
definito dallo statuto medesimo.
  4. La Citta' metropolitana promuove e valorizza, nell'ambito  della
autonomia statutaria, forme e modalita' specifiche di consultazione e
concertazione con i Comuni dell'area.
  5.  Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la
Regione procede alla verifica della delimitazione di cui al  comma  2
provvedendo,  se  del  caso,  a  rivederne  i  confini nel   rispetto
dell'art.  17, commi 1 e 3 della legge n. 142 del 1990.
  6. Istituita  la  Citta'  metropolitana,  la  Regione  provvede  al
riordino  delle  circoscrizioni  territoriali  del  Comune capoluogo,
ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che traggono  le  loro  basi
dai  quartieri,  se del caso anche attraverso una nuova delimitazione
territoriale.