(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis Istituti di credito 1. Gli Istituti di credito ai quali sono erogati direttamente contributi o sovvenzioni concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente la Regione di inadempimenti dei soggetti beneficiari, dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonche' di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento del contributo o sovvenzione regionale. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore. 2. In caso di persistente inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a non erogare nuovi contributi o sovvenzioni tramite gli Istituti di credito inadempienti.".