(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  l'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46,
e' inserito il seguente:
 
                             "Art. 1-bis
                         Istituti di credito
 
  1. Gli Istituti di  credito  ai  quali  sono  erogati  direttamente
contributi  o sovvenzioni concessi a soggetti privati hanno l'obbligo
di informare tempestivamente la Regione di inadempimenti dei soggetti
beneficiari,  dell'avvio  di  procedure  concorsuali  a  carico   dei
medesimi,  nonche'  di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini
del mantenimento del contributo o sovvenzione regionale.  Sono  fatte
salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
  2. In caso di persistente inosservanza dell'obbligo di cui al comma
1,  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata a non erogare nuovi
contributi  o   sovvenzioni   tramite   gli   Istituti   di   credito
inadempienti.".