(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987 che reca disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche,  nonche'  il  relativo regolamento di applicazione approvato
con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e  modificato  con  regio
decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987,
n.  469  recante  "Norme  integrative  di  attuazione  dello  statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia";
  Visto  il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23
ottobre 1987, con il  quale  viene  dato  avvio  alla  certificazione
volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed
arboree  da  frutto  nonche'  delle  specie erbacee a moltiplicazione
agamica per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica  e
di idoneita' sanitaria;
  Visto  in  particolare  l'articolo  4 del citato decreto 23 ottobre
1987,  che  prevede  che  la  certificazione  genetico-sanitaria   e'
rilasciata  dagli Osservatori per le malattie delle piante o da altri
servizi di certificazione esistenti in ambito regionale;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  2
luglio 1991, n. 289 recante il regolamento istitutivo del Servizio di
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;
  Visto  il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali 2 dicembre 1993, con il quale  viene
riconosciuto   il   Centro   interprofessionale   per   le  attivita'
vivaistiche  CIVI-Italia   quale   organismo   interprofessionale   a
carattere  nazionale  per  l'affidamento della gestione dei centri di
pre-moltiplicazione per la produzione di  materiale  di  propagazione
certificato;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 dell'11 marzo
1993,  con  la quale nel dare l'adesione della Regione al Servizio di
certificazione volontaria del materiale di propagazione  vegetale  di
cui  al  decreto  ministeriale  2  luglio  1991, n. 289 si assicurava
l'effettuazione   dei   controlli   previsti   dallo  stesso  decreto
ministeriale attraverso gli Osservatori per le malattie delle  piante
della  regione coadiuvati dal Centro regionale per la sperimentazione
agraria di Pozzuolo del Friuli, attualmente  Ente  regionale  per  la
promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;
  Considerato che con detta delibera si prendeva altresi' atto che in
ambito  regionale  operano, in base all'articolo 2 del citato decreto
ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 solamente strutture di "vivaio";
  Preso atto che al  momento  il  Centro  interprofessionale  per  le
attivita'  vivaistiche  CIVI-Italia  non  ha  ancora  dato avvio alle
funzioni per le quali e' stato riconosciuto  e  che  per  i  vivaisti
frutticoli  regionali  sussiste  la necessita' di poter immettere sul
mercato materiale cartellinato e certificato conformemente ai decreti
ministeriali 23 ottobre 1987 e 2 luglio 1991, n. 289;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle  politiche
agricole,  alimentari  e  forestali  29 ottobre 1993, che detta norme
tecniche per la produzione del  materiale  di  propagazione  vegetale
certificato delle pomoidee;
  Ritenuto  di  dare temporanea risposta alle esigenze del settore in
attesa della concreta attivazione in ambito nazionale del Servizio di
certificazione  volontaria  autorizzando  gli  Osservatori   per   le
malattie  delle  piante  della  Direzione regionale dell'agricoltura,
quali Organismi fitosanitari regionali, a  certificare  il  materiale
vegetale  che  possiede  requisiti genetico-sanitari certi, in quanto
proveniente da strutture di pre-moltiplicazione e moltiplicazione  di
regioni   ovvero  di  Paesi  della  Unione  Europea  che  hanno  gia'
regolamentato la certificazione volontaria;
  Considerato che gli OO.MM.PP., a termini del  decreto  ministeriale
22   dicembre   1993,   che   detta   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
Italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  e ai prodotti vegetali
(passaporto delle piante), hanno gia' controllato dal punto di  vista
sanitario  il  materiale  di  moltiplicazione vegetale e che, qualora
sussistano anche i requisiti  genetici  dello  stesso,  e'  possibile
certificare  per  il  corrente anno il materiale vegetale presente in
vivaio ed idoneo  alla  messa  a  dimora  gia'  nella  primavera  del
corrente anno;
  Considerato che e' opportuno che ogni vivaista frutticolo regionale
che  intende  avvalersi  della  certificazione  volontaria annoti, su
apposito  registro,  il  carico  e  lo  scarico  del   materiale   di
moltiplicazione vegetale certificato;
  Sentito  il  parere  del  Comitato  dipartimentale per le attivita'
economico-produttive riunitosi in data 1 febbraio 1995;
  Visti gli articoli 42 e 64 dello statuto della Regione;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  418  del    1
febbraio 1995;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il "Regolamento per la istituzione e la disciplina del
sistema  regionale  di certificazione volontaria delle pomoidee", nel
testo allegato  al  presente  decreto  del  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti  per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, 7 marzo 1995
                               GUERRA
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 29 marzo 1995
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 167
 
                              --------
 
REGOLAMENTO  PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE
   DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE POMOIDEE.
 
                               Art. 1.
                  Istituzione del sistema regionale
                di certificazione genetico-sanitaria
 
  1. E' istituito presso gli Osservatori per le malattie delle piante
- OO.MM.PP. - della Direzione regionale dell'agricoltura, un  sistema
di   certificazione   genetico-sanitaria  per  le  piante  da  frutto
destinate alle piantagioni prodotte dai vivaisti  aderenti,  su  base
volontaria, al sistema medesimo.
  2.  Possono  essere  assoggettate  alla  certificazione  le  piante
appartenenti ai seguenti generi e specie:
   a) melo (Malus domestica Borkh e ibridi);
   b) pero (Pyras comunis L. e ibridi);
   c) cotogno (Cydonia oblonga L.),
nonche' altri generi, specie o loro ibridi costituenti portinnesto su
cui tali specie vengono innestate.