(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 che reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, nonche' il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 recante "Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1987, con il quale viene dato avvio alla certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria; Visto in particolare l'articolo 4 del citato decreto 23 ottobre 1987, che prevede che la certificazione genetico-sanitaria e' rilasciata dagli Osservatori per le malattie delle piante o da altri servizi di certificazione esistenti in ambito regionale; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289 recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 2 dicembre 1993, con il quale viene riconosciuto il Centro interprofessionale per le attivita' vivaistiche CIVI-Italia quale organismo interprofessionale a carattere nazionale per l'affidamento della gestione dei centri di pre-moltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 dell'11 marzo 1993, con la quale nel dare l'adesione della Regione al Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 si assicurava l'effettuazione dei controlli previsti dallo stesso decreto ministeriale attraverso gli Osservatori per le malattie delle piante della regione coadiuvati dal Centro regionale per la sperimentazione agraria di Pozzuolo del Friuli, attualmente Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura; Considerato che con detta delibera si prendeva altresi' atto che in ambito regionale operano, in base all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 solamente strutture di "vivaio"; Preso atto che al momento il Centro interprofessionale per le attivita' vivaistiche CIVI-Italia non ha ancora dato avvio alle funzioni per le quali e' stato riconosciuto e che per i vivaisti frutticoli regionali sussiste la necessita' di poter immettere sul mercato materiale cartellinato e certificato conformemente ai decreti ministeriali 23 ottobre 1987 e 2 luglio 1991, n. 289; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, che detta norme tecniche per la produzione del materiale di propagazione vegetale certificato delle pomoidee; Ritenuto di dare temporanea risposta alle esigenze del settore in attesa della concreta attivazione in ambito nazionale del Servizio di certificazione volontaria autorizzando gli Osservatori per le malattie delle piante della Direzione regionale dell'agricoltura, quali Organismi fitosanitari regionali, a certificare il materiale vegetale che possiede requisiti genetico-sanitari certi, in quanto proveniente da strutture di pre-moltiplicazione e moltiplicazione di regioni ovvero di Paesi della Unione Europea che hanno gia' regolamentato la certificazione volontaria; Considerato che gli OO.MM.PP., a termini del decreto ministeriale 22 dicembre 1993, che detta misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (passaporto delle piante), hanno gia' controllato dal punto di vista sanitario il materiale di moltiplicazione vegetale e che, qualora sussistano anche i requisiti genetici dello stesso, e' possibile certificare per il corrente anno il materiale vegetale presente in vivaio ed idoneo alla messa a dimora gia' nella primavera del corrente anno; Considerato che e' opportuno che ogni vivaista frutticolo regionale che intende avvalersi della certificazione volontaria annoti, su apposito registro, il carico e lo scarico del materiale di moltiplicazione vegetale certificato; Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive riunitosi in data 1 febbraio 1995; Visti gli articoli 42 e 64 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 1 febbraio 1995; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la istituzione e la disciplina del sistema regionale di certificazione volontaria delle pomoidee", nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 marzo 1995 GUERRA Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 29 marzo 1995 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 167 -------- REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE POMOIDEE. Art. 1. Istituzione del sistema regionale di certificazione genetico-sanitaria 1. E' istituito presso gli Osservatori per le malattie delle piante - OO.MM.PP. - della Direzione regionale dell'agricoltura, un sistema di certificazione genetico-sanitaria per le piante da frutto destinate alle piantagioni prodotte dai vivaisti aderenti, su base volontaria, al sistema medesimo. 2. Possono essere assoggettate alla certificazione le piante appartenenti ai seguenti generi e specie: a) melo (Malus domestica Borkh e ibridi); b) pero (Pyras comunis L. e ibridi); c) cotogno (Cydonia oblonga L.), nonche' altri generi, specie o loro ibridi costituenti portinnesto su cui tali specie vengono innestate.