(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 29 marzo 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il periodo di due anni per il quale e' previsto in deroga il livello minimo di classificazione ai parchi per vacanze, di cui all'art. 15 comma 3 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 (modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 6 giugno 1989 n. 14 in materia di disciplina delle strutture ricettive), e' prorogato di ulteriori due anni a decorrere dalla data del 31 dicembre 1994.