(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7
                         del 29 marzo 1995)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il periodo di due anni per il quale e'  previsto  in  deroga  il
livello  minimo  di  classificazione  ai  parchi  per vacanze, di cui
all'art.  15  comma 3 della legge regionale  28  gennaio  1993  n.  7
(modificazioni  e   integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982 n.
11 e 6 giugno 1989  n. 14 in materia di  disciplina  delle  strutture
ricettive),  e'  prorogato    di ulteriori due anni a decorrere dalla
data del 31 dicembre 1994.