(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte
                      n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione
         della caccia programmata e al calendario venatorio
 
  1. Nelle more di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
di approvazione  del  piano  faunistico  venatorio  regionale  ed  in
applicazione  degli  articoli  10  e  14  della  legge  medesima,  il
territorio agro-silvo-pastorale regionale e' destinato per una  quota
dal  20  al  30  per  cento a protezione della fauna selvatica, fatta
eccezione   per  il  territorio  delle  Alpi,  che  costituisce  zona
faunistica a se stante ed e' destinato a protezione nella percentuale
dal 10 al  20  per  cento.  In  dette  percentuali  sono  compresi  i
territori  ove  sia  comunque vietata l'attivita' venatoria anche per
effetto di altre leggi o disposizioni.
  2.  E'  zona  delle  Alpi  la  parte   del   territorio   regionale
individuabile  nella  consistente presenza della tipica flora e fauna
alpina. I confini di detta zona sono determinati,  con  deliberazione
della  Giunta  regionale,  d'intesa  con  la  regione  Valle d'Aosta,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
  3.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  regionale   puo'   essere
destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia
riservata  a  gestione  privata ai sensi dell'art. 16, comma 1, della
legge n.  157/1992, e a centri privati di  riproduzione  della  fauna
selvatica allo stato naturale.
  4.   Sul   rimanente  territorio  agro-silvo-pastorale  la  regione
promuove forme di  gestione  programmata  della  caccia,  secondo  le
modalita' stabilite dall'arti. 4 della legge n. 157/1992.
  5.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  regionale  destinato alla
caccia programmata e' ripartito in ambiti territoriali di caccia e in
comprensori  alpini  di  dimensione  sub-provinciali,   possibilmente
omogenei   e  delimitati  da  confini  naturali,  di  estensione  non
inferiore a 25.000 ettari e, ove possibile, non  superiore  a  50.000
ettari.
  6.  Gli  ambiti  territoriali  di caccia e i comprensori alpini e i
relativi organi sono soggetti di diritto privato, dotati di autonomia
organizzativa  e  finanziaria  nei  limiti  stabiliti   dalle   leggi
regionali  e dagli atti programmatici ed amministrativi della regione
e dalle province.
  7. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia  e  dei
comprensori alpini sono il Presidente e il Comitato di gestione.
  8.  Nel  Comitato  di  gestione,  composto  da venti componenti, e'
assicurata la presenza paritaria in misura pari  complessivamente  al
60  per  cento  dei componenti dei rappresentanti di strutture locali
delle    organizzazioni    professionali    agricole     maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale e delle associazioni venatorie
nazionali  riconosciute,  ove  presenti,  in  forma  organizzata  sul
territorio.   Il  20  per  cento  dei  componenti  e'  costituito  da
rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti  nel
Consiglio   nazionale   per   l'ambiente   e   il  20  per  cento  da
rappresentanti degli Enti locali.
  9.  Le  province,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione   della
presente  legge,  nominano  i Comitati di gestione nel rispetto delle
proporzioni previste dal  comma  8,  i  quali  eleggono  tra  i  loro
componenti il Presidente.
  10.  La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione degli
ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini  e'  stabilita
rispettivamente in lire 100 mila e lire 200 mila.
  11.  La Giunta regionale, in base agli indici di densita' venatoria
minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, stabilisce  il
numero  dei  caccciatori  e i criteri di ammissibilita' dei residenti
nella Regione Piemonte. I cacciatori residenti  in  altre  regioni  o
all'estero  possono  essere ammessi in misura non superiore al 10 per
cento per ogni ambito territoriale di caccia e al  5  per  cento  per
ogni comprensorio alpino dei cacciatori ammissibili.
  12.  La  Giunta  regionale adotta con propri provvedimenti gli atti
necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.
  13. Le province provvedono alla gestione degli ambiti  territoriali
di  caccia  e  dei  comprensori  alpini  fino  alla  costituzione dei
rispettivi organi di gestione.
  14. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la  fauna
selvatica,  adotta  con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge n. 157/1992 il  calendario  venatorio  relativo
all'intero   territorio  regionale,  provvedendo  altresi'  alla  sua
pubblicazione.