(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 nonche' dal comma 4 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 relativamente all'individuazione di fasce altimetriche territoriali nell'ambito delle singole Comunita' Montane per una possibile graduazione e differenziazione degli interventi.