(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte
                      n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'attuazione
di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno  1992,
n.  28 nonche' dal comma 4 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n.
142   relativamente   all'individuazione   di   fasce    altimetriche
territoriali  nell'ambito  delle  singole  Comunita'  Montane per una
possibile graduazione e differenziazione degli interventi.