(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte
                      n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  7  della  legge  regionale  15  aprile  1985,  n.  31
"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e' aggiunto il
seguente comma:
   "I  rifugi  alpini  e  i  rifugi  escursionistici  devono  inoltre
possedere le caratteristiche tecnico edilizie  e  igienico  sanitarie
indicate nell'Allegato B della presente legge. Qualora il rispetto di
tali   requisiti  comporti  per  i  rifugi  esistenti  interventi  di
ristrutturazione e/o  di  manutenzione  straordinaria,  l'adeguamento
alle  prescrizioni  dell'Allegato  B  deve  essere  realizzato  entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 11 aprile 1995
                               BRIZIO
                              --------
  (Omissis).