(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 7 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e' aggiunto il seguente comma: "I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono inoltre possedere le caratteristiche tecnico edilizie e igienico sanitarie indicate nell'Allegato B della presente legge. Qualora il rispetto di tali requisiti comporti per i rifugi esistenti interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle prescrizioni dell'Allegato B deve essere realizzato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Data a Torino, addi' 11 aprile 1995 BRIZIO -------- (Omissis).