(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalia' 1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo ", e con decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584 in materia di dighe. 2. Per le finalita' della presente legge, le opere di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti categorie: a) categoria A: sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 20 mila metri cubi; b) categoria B: sbarramenti con altezza compresa tra cinque e dieci metri o con volume di invaso da 20 mila metri cubi a 100 mila metri cubi; c) categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volumi di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi. 3. I progetti delle opere di cui al comma 2 sno approvati, ai fini della tutela della pubblica incolumita', con decreto del Presidente della Giunta regionale, a norma delle procedure di cui agli articoli 5, 7 e 14. 4. La realizzazione delle opere di sbarramenti di ritenuta delle categorie B e C, e' preceduta dalla redazione di un progetto di fattibilita'. 5. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera e' inoltrata al Presidente della Giunta regionale tramite la struttura regionale tecnica decentrata competente in materia di opere pubbliche difesa del suolo competente per territorio, di seguito denominata struttura regionale tecnica decentrata. Copia di tale domanda inoltrata, per conoscenza, dal richiedente al Sindaco del comune territorialmente competente, di seguito denominato il Sindaco.