(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte
                      n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalia'
 
  1.  La  presente  legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e relativi
bacini di accumulo secondo le attribuzioni  trasferite  alle  regioni
con   legge   18   maggio  1989,  n.  183  "Norme  per  il  riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo ",  e  con  decreto
legge  8 agosto 1994, n. 507 convertito con legge 21 ottobre 1994, n.
584 in materia di dighe.
  2. Per le finalita' della presente legge, le opere di cui al  comma
1 sono suddivise nelle seguenti categorie:
   a)  categoria  A:  sbarramenti  che non superano i cinque metri di
altezza e che determinano un volume di invaso  inferiore  a  20  mila
metri cubi;
   b)  categoria  B:  sbarramenti  con  altezza compresa tra cinque e
dieci metri o con volume di invaso da 20 mila metri cubi a  100  mila
metri cubi;
   c)  categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e
fino a quindici metri o con volumi di invaso  superiore  a  100  mila
metri cubi e fino a un milione di metri cubi.
  3.  I progetti delle opere di cui al comma 2 sno approvati, ai fini
della tutela della pubblica incolumita', con decreto  del  Presidente
della  Giunta regionale, a norma delle procedure di cui agli articoli
5, 7 e 14.
  4. La realizzazione delle opere di sbarramenti  di  ritenuta  delle
categorie  B  e  C,  e'  preceduta  dalla redazione di un progetto di
fattibilita'.
  5. La domanda di autorizzazione alla costruzione  ed  all'esercizio
dell'opera  e' inoltrata al Presidente della Giunta regionale tramite
la struttura regionale tecnica decentrata competente  in  materia  di
opere  pubbliche  difesa  del  suolo  competente  per  territorio, di
seguito denominata struttura regionale tecnica decentrata.  Copia  di
tale  domanda  inoltrata,  per conoscenza, dal richiedente al Sindaco
del comune territorialmente  competente,  di  seguito  denominato  il
Sindaco.