(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 26 aprile 1995) REGIONE SICILIANA L ' ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante provvidenze a favore dei lavoratori emigrati 1. Per le finalita' dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite ventennale di impegno di lire 600 milioni. 2. All'onere di lire 600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 3. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001 - Attivita' ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza.