(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 38
                         del 21 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                Modifiche dell'art. 3 e dell'art. 11
              della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
 
  1.  Il  primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987,
n. 12 e' sostituito dal seguente:
  "I contributi regionali  sono  concessi  in  conto  capitale  nella
misura  massima del venti per cento complessivo della spesa ammessa a
contributo".
  2. All'art. 11 della legge regionale 5  marzo  1987,  n.  12,  come
sostituito dall'art. 20 della legge regionale 1 febbraio 1995, n.  6,
e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
  "1-bis.  Alla liquidazione del contributo provvede il dirigente del
Dipartimento per il turismo, sulla base del nullaosta rilasciato  dal
dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio".