(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche dell'art. 3 e dell'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e' sostituito dal seguente: "I contributi regionali sono concessi in conto capitale nella misura massima del venti per cento complessivo della spesa ammessa a contributo". 2. All'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come sostituito dall'art. 20 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. Alla liquidazione del contributo provvede il dirigente del Dipartimento per il turismo, sulla base del nullaosta rilasciato dal dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio".