(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46
                         del 26 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  regione  Calabria  riconosce e valorizza le attivita' delle
organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e
a fini esclusivi di solidarieta',  finalita'  di  carattere  sociale,
civile e culturale per:
   a) contrastare l'emarginazione;
   b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
   c) accogliere la vita e migliorarne la qualita';
   d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio
sanitario regionale;
   e)  concorrere  alla  predisposizione  ed  erogazione  dei servizi
gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;
   f) assicurare la fruizione del diritto allo  studio  per  tutti  i
cittadini,   anche   con   particolari  attivita'  di  formazione  ed
orientamento per minori e giovani, nonche' di attivita' di promozione
culturale ed educazione permanente per adulti;
   g) promuovere attivita' di protezione e salvaguardia dell'ambiente
e per interventi in situazioni di pubbliche calamita'.
  2. La Regione, attraverso gli strumenti  di  pianificazione,  fissa
gli  ulteriori  obiettivi  e  le conseguenti attivita' da valorizzare
anche con incentivi di ordine economico.
  3. La Regione promuove inoltre iniziative  di  studio  inerenti  al
volontariato sociale.