(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Calabria riconosce e valorizza le attivita' delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarieta', finalita' di carattere sociale, civile e culturale per: a) contrastare l'emarginazione; b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno; c) accogliere la vita e migliorarne la qualita'; d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario regionale; e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone; f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attivita' di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonche' di attivita' di promozione culturale ed educazione permanente per adulti; g) promuovere attivita' di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamita'. 2. La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attivita' da valorizzare anche con incentivi di ordine economico. 3. La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti al volontariato sociale.