(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico I termini per la presentazione dell'istanza al presidente della giunta, stabiliti dall'art. 4, comma 4, della legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, sono prorogati di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze, eventualmente presentate successivamente alla scadenza fissata dalla legge regionale n. 11/1994, sono da intendersi presentate nei termini. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 19 aprile 1995 VERALDI