(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46
                         del 26 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  I  termini  per  la  presentazione dell'istanza al presidente della
giunta, stabiliti dall'art. 4, comma  4,  della  legge  regionale  21
marzo  1994,  n.  11,  sono  prorogati  di  quarantacinque  giorni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le istanze, eventualmente presentate successivamente alla  scadenza
fissata   dalla  legge  regionale  n.  11/1994,  sono  da  intendersi
presentate nei termini.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
   Catanzaro, 19 aprile 1995
                               VERALDI