(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico L'espressione "non ancora definite" riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28 febbraio 1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione e' stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa previgente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 19 aprile 1995 VERALDI