(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  regione  Calabria,  in attuazione degli articoli 3 e 56 del
proprio Statuto e nel quadro della legislazione nazionale, disciplina
con la presente legge l'esercizio delle  funzioni  amministrative  ad
essa  attribuite  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi dello Stato in
materia di musei e raccolte degli enti locali e di interesse locale.
  2. La finalita' si inquadra nella generale esigenza  di  conseguire
la  piena  conoscenza,  tutela,  valorizzazione  ed  uso  dell'intero
patrimonio culturale della Calabria, quale risorsa  fondamentale  per
lo  sviluppo civile, sociale ed economico della comunita'. A tal fine
la Regione persegue:
   a) il consolidamento, il restauro,  l'acquisizione,  l'adeguamento
delle   sedi,  la  creazione  di  nuovi  istituti,  la  tutela  e  la
valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione dei servizi,  il
regolare  funzionamento  dei  musei e delle raccolte di enti locali e
comunque di interesse locale, di proprieta'  pubblica  o  privata,  e
l'attivazione   e   la  piena  utilizzazione  dei  servizi  culturali
connessi, allo scopo di assicurare la  conoscenza,  la  tutela  e  la
valorizzazione culturale, sociale ed economica del patrimonio in essi
raccolto  e  la  conseguente  erogazione  di  un  servizio sociale di
preminente interesse per la vita della comunita' regionale;
   b) la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale
regionale integrato e funzionalmente unitario, che:
    1) comprenda tutti gli istituti e i servizi museali ricosciuti di
interesse regionale;
    2) sia articolato su base provinciale, sulla base di una  precisa
attribuzione  a  ciascun  istituto  e  servizio  museale  aderente di
compiti specifici;
    3) consenta un'organica azione di identificazione, catologazione,
conservazione  e  valorizzazione  culturale,  sociale  ed   economica
dell'intero patrimonio culturale e ambientale della Regione.