(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1, al primo comma dopo l'espressione " 10 marzo 1968, n. 186" aggiungere: ", e dell'art. 17 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991". 2. All'art. 1, il secondo comma e' cosi' sostituito: "Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, comprese altresi' le relative apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione, protezione, ecc.".