(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  1, al primo comma dopo l'espressione " 10 marzo 1968,
n. 186" aggiungere:
  ", e dell'art. 17 della legge n. 46 del 5 marzo 1990  e  successivo
D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991".
  2. All'art. 1, il secondo comma e' cosi' sostituito:
  "Per  impianti  elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei
circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici,  a
partire   dal   punto  di  consegna  dell'energia  fornita  dall'ente
distributore,  comprese  altresi'  le  relative  apparecchiature   di
manovra, sezionamento, interruzione, protezione, ecc.".