(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19
                         del 24 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  L'articolo 2 della legge regionale 13  dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
        "Art. 2. Piano regionale delle attivita' estrattive.
 
  1.  Il  Consiglio  regionale,  su  proposta della Giunta regionale,
previo parere della Commissione consultiva regionale di cui  all'art.
3  della  presente  legge sentiti i Comuni, le Comunita' montane ed i
comprensori interessati ele Province, approva il piano regionale  del
settore  estrattivo,  nel  quadro  delle  esigenze generali di difesa
dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del
patrimonio architettonico e  monumentale  dei  borghi  e  dei  centri
storici  della  Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea
con le politiche comunitarie in materia,  per  attuare  una  politica
organica  di  approvvigionamento  e  di razionale utilizzazione delle
risorse delle materie di cava.
  2. Il piano tendenzialmente deve  escludere  la  localizzazione  di
cave in aree fortemente urbanizzate.
  3.  Il  piano  regionale  del  settore  estrattivo, che puo' essere
aggiornato ogni tre  anni,  deve  contenere  la  quantificazione  dei
materiali  estraibili,  in base sia al fabbisogno regionale, sia alle
esigenze  della  produzione,  che  vanno  individuate  entro   limiti
compatibili  con  il  principio  della tutela ambientale propri della
presente legge.
  4. Detta quantificazione va effettuata secondo ipotesi di  medio  e
lungo  periodo,  al  fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle
aree da destinare ad attivita' estrattiva.
  5. Per mezzo del piano:
   a) si individuano e delimitano le aree potenzialmente utilizzabili
a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilita'  con  i  vincoli
paesistici  ed  idrogeologici,  con  i  parchi  naturali perimetrati,
nonche' con gli altri programmi di assetto del territorio;
   b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione e la
ricomposizione ambientale delle cave  nuove  e  per  il  recupero  di
quelle abbandonate e non sistemate;
   c)  si  definiscono  i criteri per la localizzazione delle singole
autorizzazioni nelle  aree  individuate  ai  sensi  della  precedente
lettera a);
   d)  si  indicano i criteri per le destinazioni finali delle cave a
sistemazione  avvenuta,  perseguendo,  ove  possibile,  il   restauro
naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.
  6.  La  Giunta regionale predispone per ciascuna provincia un piano
dellecave, volto ad individuare le aree nelle quali  potranno  essere
consentiti,  in  rapporto  alla  consistenza delle risorse minerarie,
alla possibilita' di recupero ambientale della zona  ed  allo  studio
qualitativo   e   quantitativo   di   recettivita'   del   territorio
interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.
  7. Il piano persegue anche la valorizzazione dei materiali  lapidei
tipici  della  Campania ai fini del recupero architettonico di cui al
precedente comma 1, nonche' dei materiali argillosi  utilizzabili  ad
uso terapeutico e di rilevante interesse regionale.
  8.  Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli
strumenti urbanistici, sentite le Commissioni consiliari competenti.
  9. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale  di  cui  al
comma  1  sono  immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di
chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni.
  10. Ferma l'immediata efficacia del  piano  regionale  del  settore
estrattivo,  i  Comuni  interessati provvedono, entro  novanta giorni
dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il
coordinamento  formale  dei  propri  strumenti  urbanistici  con   le
previsioni del piano medesimo.
  11. Dopo la sua approvazione, nessuna autorizzazione o concessione,
ai  sensi  della  presente  legge, potra' essere rilasciata se non in
ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.
  12. Per la redazione del piano delle attivita' estrattive la Giunta
regionale potra' stipulare una convenzione con organismi pubblici.
  13. Ai fini di cui al presente articolo i settori di  cui  all'Area
Generale  di Coordinamento - Gestione del Territorio, Tutela dei Beni
Paesistici, Ambientali e  Culturali  devono  fornire  una  aggiornata
cartografia  di base, le previsioni e le destinazioni degli strumenti
urbanistici di ciascun Comune, nonche' la cartografia  relativa  alle
aree oggetto di tutela ambientale, idrogeologica ed archeologica.
  14.  La spesa per la redazione del piano suddetto gravera' sul cap.
n. 844, la cui dotazione, in termini di competenza e  di  cassa,  per
l'esercizio  finanziario  1995  e'  determinata  in lire 500 milioni,
mediante prelievo dell'occorrente somma dal cap.  1030  del  medesimo
esercizio finanziario 1995, che si riduce di pari importo"..