(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19 del 24 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. L'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 2. Piano regionale delle attivita' estrattive. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge sentiti i Comuni, le Comunita' montane ed i comprensori interessati ele Province, approva il piano regionale del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava. 2. Il piano tendenzialmente deve escludere la localizzazione di cave in aree fortemente urbanizzate. 3. Il piano regionale del settore estrattivo, che puo' essere aggiornato ogni tre anni, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della produzione, che vanno individuate entro limiti compatibili con il principio della tutela ambientale propri della presente legge. 4. Detta quantificazione va effettuata secondo ipotesi di medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree da destinare ad attivita' estrattiva. 5. Per mezzo del piano: a) si individuano e delimitano le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilita' con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con i parchi naturali perimetrati, nonche' con gli altri programmi di assetto del territorio; b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; c) si definiscono i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree individuate ai sensi della precedente lettera a); d) si indicano i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali. 6. La Giunta regionale predispone per ciascuna provincia un piano dellecave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilita' di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettivita' del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava. 7. Il piano persegue anche la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della Campania ai fini del recupero architettonico di cui al precedente comma 1, nonche' dei materiali argillosi utilizzabili ad uso terapeutico e di rilevante interesse regionale. 8. Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le Commissioni consiliari competenti. 9. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni. 10. Ferma l'immediata efficacia del piano regionale del settore estrattivo, i Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo. 11. Dopo la sua approvazione, nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potra' essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso. 12. Per la redazione del piano delle attivita' estrattive la Giunta regionale potra' stipulare una convenzione con organismi pubblici. 13. Ai fini di cui al presente articolo i settori di cui all'Area Generale di Coordinamento - Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali devono fornire una aggiornata cartografia di base, le previsioni e le destinazioni degli strumenti urbanistici di ciascun Comune, nonche' la cartografia relativa alle aree oggetto di tutela ambientale, idrogeologica ed archeologica. 14. La spesa per la redazione del piano suddetto gravera' sul cap. n. 844, la cui dotazione, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1995 e' determinata in lire 500 milioni, mediante prelievo dell'occorrente somma dal cap. 1030 del medesimo esercizio finanziario 1995, che si riduce di pari importo"..