(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 78 del 24 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonche' delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione civile. 3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.