(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 78 del 24 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di
protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2.  Nell'esercizio  di  tali  funzioni la Regione promuove forme di
collaborazione con le altre Regioni  e  con  gli  Enti  locali  e  la
partecipazione   degli   Enti  od  Aziende  pubbliche  nonche'  delle
organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione civile.
  3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini, globale e
complessiva, quale finalita'  prevalente  per  la  realizzazione  dei
propri  interventi  volti  alla  tutela  delle condizioni di salute e
dell'incolumita' della popolazione, alla salvaguardia  dell'ambiente,
delle infrastrutture pubbliche e delle attivita' produttive dai danni
derivanti  da  calamita'  naturali,  da  catastrofi e da altri eventi
calamitosi.