(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 27 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina: a) le modalita' di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami provenienti da imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico, considerate insediamenti civili o produttivi in base alle norme vigenti, in attuazione dell'art. 4, n. 1, lett. e) della legge 10 maggio 1976, n. 319; b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo spandimento; c) lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; d) il regime sanzionatorio.