(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 27 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione
 
  1. La presente legge disciplina:
   a)  le  modalita' di spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo
dei liquami provenienti da imprese  agricole  dedite  all'allevamento
zootecnico, considerate insediamenti civili o produttivi in base alle
norme  vigenti, in attuazione dell'art. 4, n. 1, lett. e) della legge
10 maggio 1976, n. 319;
   b)  le  procedure  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   allo
spandimento;
   c) lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
   d) il regime sanzionatorio.