(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 27 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 1992, n. 29 1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 1992, n. 29, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "1. L'uso del marchio e' concesso, su domanda, alle imprese: a) di produzione agricola, singole o associate; b) di trasformazione o commercializzazione operanti nel settore agroalimentare che sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e vendita con imprese agricole, singole o associate. 1-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il contratto deve prevedere: a) l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) del comma 1 all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione; b) l'impegno da parte del produttore alla fornitura del prodotto cui si riferisce il marchio, nonche' l'impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'art. 6. 1-ter. Il contratto di cui al comma 1-bis non deve avere esecuzione anteriormente alla sua trasmissione alla Regione Emilia-Romagna. 2. Il Presidente della Giunta regionale concede l'uso del marchio collettivo, su conforme deliberazione della Giunta, ai soggetti di cui al comma 1 che si impegnino a rispettare gli specifici disciplinari previsti dall'art. 5 ed a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 6". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 24 aprile 1995 BERSANI