(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 22 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Articolo unico 1. I termini per la presentazione delle domande di esonero dall'obbligo dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali per l'escrcizio dell'attivita' di organizzatore professionale di congressi, previsti dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 37, e di direttore di albergo, di cui all'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 58, sono riaperti per centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I requisiti richiesti per l'esonero dagli obblighi di accertamento dei requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore delle leggi regionaii richiamate nel comma stesso. 3. La Giunta regionale, in considerazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, e' autorizzata ad indire una nuova sessione straordinaria d'esami, gia' prevista dagli articoli 20 della legge regionale n. 37/1993 e 18 della legge regionale n. 58/1993, per coloro che, alla data di entrata in vigore delle predette leggi, erano in possesso dei requisiti prescritti dai sopracitati articoli. 4. E' differita, fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di esonero e di esame di cui ai precedenti commi, l'efficacia dell'albo regionale degli organizzatori professionali di congressi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 37/1993 e di quello per direttore di albergo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 58/1993. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 24 febbraio 1995 MORI