(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6
                         del 22 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
  1.  I  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  esonero
dall'obbligo dell'accertamento  dei  requisiti  tecnico-professionali
per  l'escrcizio  dell'attivita'  di  organizzatore  professionale di
congressi, previsti dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1993,
n. 37, e di direttore di albergo, di  cui  all'art.  17  della  legge
regionale  15  dicembre  1993,  n.  58,  sono riaperti per centoventi
giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
  2.  I  requisiti  richiesti  per  l'esonero   dagli   obblighi   di
accertamento dei requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti
alla  data  di entrata in vigore delle leggi regionaii richiamate nel
comma stesso.
  3. La Giunta regionale, in considerazione di  quanto  previsto  dai
commi   1   e   2,  e'  autorizzata  ad  indire  una  nuova  sessione
straordinaria d'esami, gia' prevista dagli articoli  20  della  legge
regionale  n.    37/1993  e  18 della legge regionale n. 58/1993, per
coloro che, alla data di entrata  in  vigore  delle  predette  leggi,
erano in possesso dei requisiti prescritti dai sopracitati articoli.
  4.  E'  differita,  fino  alla  conclusione dell'espletamento delle
procedure  di  esonero  e  di  esame  di  cui  ai  precedenti  commi,
l'efficacia  dell'albo regionale degli organizzatori professionali di
congressi di cui all'art. 10 della legge regionale n.  37/1993  e  di
quello  per  direttore  di  albergo  di  cui  all'art. 11 della legge
regionale  n.  58/1993.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 24 febbraio 1995
                                MORI