(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29
                         del 27 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Per  la prosecuzione degli interventi finalizzati allo sviluppo
ed alla qualificazione  dell'offerta  turistica  regionale,  previsti
dall'articolo  6  concernente  "Contributi  su  mutui"  della L.R. 28
ottobre 1991, n. 33, e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di  lire
4.000 milioni.
  2. Le modalita' di presentazione delle domande sono quelle previste
dalla  L.R.  28  ottobre  1991,  n.  33, fatte salve le modificazioni
apportate dall'articolo 9 della presente legge.
  3. L'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  1  si  intendera'
aumentata  nella  misura  delle  eventuali somme che dovessero essere
assegnate a questa Regione nel caso di rifinanziamento della legge 17
maggio 1983, n. 217.