(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione dell'offerta turistica regionale, previsti dall'articolo 6 concernente "Contributi su mutui" della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33, e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 4.000 milioni. 2. Le modalita' di presentazione delle domande sono quelle previste dalla L.R. 28 ottobre 1991, n. 33, fatte salve le modificazioni apportate dall'articolo 9 della presente legge. 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si intendera' aumentata nella misura delle eventuali somme che dovessero essere assegnate a questa Regione nel caso di rifinanziamento della legge 17 maggio 1983, n. 217.