(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione riconosce, sulla base del principio della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attivita' delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale. 2. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per finalita' di carattere sociale, civile e culturale si intendono quelle relative a: a) tutela del diritto alla salute; b) superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno economico e sociale; c) miglioramento della qualita' della vita; d) promozione dei diritti della persona; e) recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura; f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico nonche' promozione e sviluppo delle attivita' connesse. 3. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.