(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione   riconosce,   sulla  base  del  principio  della
legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione  sociale
delle   attivita'   delle   organizzazioni   di  volontariato,  quali
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove
lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia  e  ne  favorisce  l'apporto
originale  per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale,
civile e culturale.
  2. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 11  agosto
1991,  n. 266, per finalita' di carattere sociale, civile e culturale
si intendono quelle relative a:
   a) tutela del diritto alla salute;
   b) superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione  e  la
rimozione di situazioni di bisogno economico e sociale;
   c) miglioramento della qualita' della vita;
   d) promozione dei diritti della persona;
   e)   recupero,  protezione  e  valorizzazione  dell'ambiente,  del
paesaggio e della natura;
   f) tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio  storico
ed artistico nonche' promozione e sviluppo delle attivita' connesse.
  3.  La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n.
266,  disciplina  i  rapporti  tra  le  istituzioni  pubbliche  e  le
organizzazioni di volontariato.