(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 5 della L.R. 11/1987, gia' sostituito dall'articolo 2 della L.R. 10/1992, e' sostituito dal seguente: "Possono usufruire dei contributi di cui al precedente articolo 4: a) i centri distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria, aventi, quale attivita' primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate; b) gli esercenti il commercio al dettaglio che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano gia' associati per la gestione in comune di un nuovo e piu' efficiente punto di vendita al dettaglio, ovvero gli esercenti il commercio al dettaglio i cui punti vendita siano ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o esposta al pubblico che costituiscano o siano costituiti in ''centro commerciale al dettaglio'' come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 17 giugno 1988, n. 248; c) i rivenditori di prodotti petroliferi da riscaldamento e per uso domestico che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano gia' associati per la gestione in comune di un nuovo punto vendita; d) le cooperative di consumo, aventi come attivita' l'esercizio del commercio al dettaglio; e) le piccole e medie imprese commerciali al dettaglio dei prodotti di generi di largo consumo e della tabella merceologica V, nonche' gli esercenti le attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con volume di affari annuo non superiore rispettivamente a 1.500 milioni e 750 milioni".