(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 5 della L.R. 11/1987, gia' sostituito dall'articolo 2
della L.R. 10/1992, e' sostituito dal  seguente:  "Possono  usufruire
dei contributi di cui al precedente articolo 4:
   a)  i  centri  distributivi  costituiti  in forma cooperativa o in
altra forma societaria, aventi, quale attivita' primaria,  l'acquisto
in comune di merci per conto delle imprese associate;
   b)  gli  esercenti  il  commercio  al dettaglio che, in numero non
inferiore a due e in qualsiasi forma  consentita  dalla  legislazione
vigente,  si  associano  o  siano  gia'  associati per la gestione in
comune di un nuovo e piu' efficiente punto di vendita  al  dettaglio,
ovvero  gli  esercenti  il commercio al dettaglio i cui punti vendita
siano ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o esposta  al
pubblico che costituiscano o siano costituiti in ''centro commerciale
al  dettaglio'' come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 17
giugno 1988, n. 248;
   c) i rivenditori di prodotti petroliferi da  riscaldamento  e  per
uso domestico che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma
consentita  dalla  legislazione  vigente,  si  associano o siano gia'
associati per la gestione in comune di un nuovo punto vendita;
   d) le cooperative di consumo, aventi  come  attivita'  l'esercizio
del commercio al dettaglio;
   e)  le  piccole  e  medie  imprese  commerciali  al  dettaglio dei
prodotti di generi di largo consumo e della tabella  merceologica  V,
nonche' gli esercenti le attivita' di somministrazione al pubblico di
alimenti   e  bevande  con  volume  di  affari  annuo  non  superiore
rispettivamente a 1.500 milioni e 750 milioni".