(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 25 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunita', ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunita' internazionale, nazionale e regionale. 2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in conformita' alle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attivita' venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi: a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte; b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone; c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale; d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini; e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori nonche' le risorse economiche agli scopi della presente legge; f) disciplinare l'attivita' venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacita' di riproduzione delle diverse specie selvatiche; g) garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attivita' venatoria, nonche' promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare; h) valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un piu' corretto rapporto in tal senso con la popolazione. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.