(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 39 del 25 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5  del  proprio
Statuto,  ritiene  l'ambiente  naturale  bene  primario  di  tutta la
comunita', ne promuove la conoscenza, riconosce  la  fauna  selvatica
come  componente  essenziale  di tale bene e la tutela nell'interesse
della comunita' internazionale, nazionale e regionale.
  2. A tal fine la Regione,  nell'osservanza  dei  principi  e  delle
norme  stabiliti  dalla  legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), ed in conformita' alle direttive 79/409/CEE del Consiglio
del  2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della  Commissione  del  6  marzo  1991,  con  i  relativi
allegati,  della  Convenzione  di  Parigi  del  18 ottobre 1950, resa
esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della  Convenzione  di
Berna  del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,
n. 503, detta norme per  la  tutela  e  la  gestione  del  patrimonio
faunistico-ambientale  e  per  la disciplina dell'attivita' venatoria
perseguendo in particolare i seguenti scopi:
   a) attuare un piano programmato  di  salvaguardia  e  di  recupero
dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;
   b)   dotare   il  territorio  regionale  di  strutture  atte  alla
protezione ed  al  potenziamento  qualitativo  e  quantitativo  delle
specie faunistiche autoctone;
   c)  eliminare  o  ridurre  i fattori di disequilibrio o di degrado
ambientale;
   d) coinvolgere e  corresponsabilizzare  a  tali  fini  il  maggior
numero di cittadini;
   e)  finalizzare  l'impegno  dei  cacciatori  e  degli  agricoltori
nonche' le risorse economiche agli scopi della presente legge;
   f)  disciplinare  l'attivita'   venatoria   nel   rispetto   della
conservazione   della   fauna   selvatica   consentendo   i  prelievi
compatibilmente  con  l'effettiva  consistenza  e  la  capacita'   di
riproduzione delle diverse specie selvatiche;
   g)  garantire  la  salvaguardia  delle  colture  agricole  durante
l'attivita' venatoria, nonche' promuovere lo sviluppo  di  specifiche
iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il
rilancio dell'economia agricola montana e collinare;
   h)  valorizzare  il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di
vista estetico e culturale, favorendo un piu'  corretto  rapporto  in
tal senso con la popolazione.
  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene
conto  della  consistenza  numerica  delle  popolazioni  delle specie
appartenenti  alla  fauna   selvatica,   della   loro   dinamica   di
popolazione,  della  loro distribuzione geografica, della presenza di
fattori naturali o antropici di disequilibrio.