(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 4 aprile 1995) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Termine per la presentazione delle domande per le agevolazioni economiche 1. In deroga a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di incentivazione nei settori economici dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'artigianato, del turismo e degli esercizi pubblici, la Giunta provinciale puo' concedere le agevolazioni ivi previste per investimenti fino ad un volume complessivo da determinare dalla Giunta stessa, anche se gli investimenti sono stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della relativa domanda, purche' tra l'investimento e la presentazione della domanda non intercorra un periodo di tempo superiore a sei mesi. Prima di effettuare l'investimento, deve comunque essere presentata una denuncia informale, nella quale va indicato il volume dell'investimento. 2. Per gli investimenti aventi ad oggetto la costruzione di immobili, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di inizio dei relativi lavori. 3. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalita' per la concessione e liquidazione delle agevolazioni.