(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
             Trentino-Alto Adige n. 4 del 4 aprile 1995)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Termine per la presentazione delle domande
                   per le agevolazioni economiche
 
  1. In deroga a quanto previsto dalle leggi vigenti  in  materia  di
incentivazione  nei  settori economici dell'industria, del commercio,
dei servizi, dell'artigianato, del turismo e degli esercizi pubblici,
la Giunta provinciale puo' concedere le agevolazioni ivi previste per
investimenti  fino  ad  un  volume  complessivo  da determinare dalla
Giunta stessa,  anche  se  gli  investimenti  sono  stati  effettuati
anteriormente  alla  data  di  presentazione  della relativa domanda,
purche' tra l'investimento  e  la  presentazione  della  domanda  non
intercorra  un  periodo  di  tempo  superiore  a  sei  mesi. Prima di
effettuare  l'investimento,  deve  comunque  essere  presentata   una
denuncia    informale,    nella   quale   va   indicato   il   volume
dell'investimento.
  2. Per  gli  investimenti  aventi  ad  oggetto  la  costruzione  di
immobili,  il  termine di cui al comma 1 decorre dalla data di inizio
dei relativi lavori.
  3. La Giunta provinciale,  con  deliberazione  da  pubblicarsi  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  predetermina  i  criteri e le
modalita' per la concessione e liquidazione delle agevolazioni.