(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea". 2. Lo svolgimento dei servizi di cui al precedente comma e' disciplinato dai regolamenti comunali aventi i contenuti essenziali di cui all'art. 5 della n. 21/92 e redatti sulla base delle disposizioni dettate dalla presente legge.