(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge disciplina la programmazione e l'esercizio del
trasporto di persone mediante servizi pubblici  non  di  linea,  come
definiti  dalla  legge  15  gennaio  1992, n. 21 "Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
  2. Lo svolgimento  dei  servizi  di  cui  al  precedente  comma  e'
disciplinato  dai  regolamenti comunali aventi i contenuti essenziali
di cui all'art.   5  della  n.  21/92  e  redatti  sulla  base  delle
disposizioni dettate dalla presente legge.