(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, e' cosi' sostituito: "2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, si puo' procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 200 milioni di lire".