(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
Modifica all'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1983, n.  70
 
  1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 settembre
1983, n. 70, e' cosi' sostituito:
  "2.  Fuori  dai  casi  previsti  dal primo comma, si puo' procedere
all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per  opere  il
cui importo non superi i 200 milioni di lire".