(Pubblicata nel 1 suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA POSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. Ai fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale conseguenti a problemi finanziari di cooperative edilizie in particolare difficolta' economica, secondo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica", la regione, nei limiti degli appositi stanziamenti a bilancio, puo' assegnare contributi ai prenotatari o assegnatari degli alloggi delle cooperative, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla legge.