(Pubblicata nel 1 suppl ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                          HA POSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
 
                    la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Ai  fine  di  provvedere  a  situazioni  di   rilievo   sociale
conseguenti   a   problemi  finanziari  di  cooperative  edilizie  in
particolare difficolta' economica, secondo quanto previsto  dall'art.
4,  terzo  comma,  della  legge  17  febbraio 1992, n. 179 "Norme per
l'edilizia residenziale  pubblica",  la  regione,  nei  limiti  degli
appositi  stanziamenti  a  bilancio,  puo'  assegnare  contributi  ai
prenotatari o assegnatari degli  alloggi  delle  cooperative,  per  i
quali ricorrano le condizioni previste dalla legge.