(Pubblicata nel 1 suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA POSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Competenze regionali 1. La giunta regionale e' autorizzata ad affidare all'istituto regionale di ricerca la realizzazione di un progetto generale di classifficazione della rete viabilistica regionale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo modello gestionale. 2. La giunta regionale procedera' all'affidamento dell'incarico di cui al primo comma previa approvazione di apposito disciplinare su proposta dell'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale. 3. Il progetto generale dovra' contenere l'analisi della rete stradale in riferimento agli aspetti geometrici, funzionali e amministrativi, dovra' considerare le delimitazioni dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti ai sensi dell'art. 2, settimo comma e dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dovra' individuare le potenzialita' della rete stradale in relazione alla percorribilita' della stessa per i trasporti e i veicoli in condizioni di eccezionalita'.