(Pubblicata nel 1 suppl ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                          HA POSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Competenze regionali
 
  1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata ad affidare all'istituto
regionale di ricerca la realizzazione  di  un  progetto  generale  di
classifficazione della rete viabilistica regionale ai sensi dell'art.
2  del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  e  del  relativo  modello
gestionale.
  2. La giunta regionale procedera' all'affidamento dell'incarico  di
cui  al  primo  comma previa approvazione di apposito disciplinare su
proposta dell'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.
  3. Il progetto  generale  dovra'  contenere  l'analisi  della  rete
stradale   in  riferimento  agli  aspetti  geometrici,  funzionali  e
amministrativi,  dovra'  considerare  le  delimitazioni  dei   centri
abitati  con  popolazione  superiore  a  diecimila  abitanti ai sensi
dell'art. 2, settimo comma e dell'art. 4 del d.lgs. 30  aprile  1992,
n.  285  e dovra' individuare le potenzialita' della rete stradale in
relazione alla percorribilita' della  stessa  per  i  trasporti  e  i
veicoli in condizioni di eccezionalita'.