(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Scadenze degli organi 1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, esclusi gli organi aventi rilevanza statutaria e compresi i comitati e le commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e societa' finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, le cui norme istitutive prevedano una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, scadono il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio. 2. Per gli organi di cui al comma 1, le cui norme istitutive prevedano una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, restano ferme le scadenze ordinarie. 3. Per i componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di enti o istituzioni soggetti a vigilanza, tutela o controllo della Regione, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, la cui nomina compete ad organi della Regione, ovvero per i componenti di nomina regionale in organi paritetici o di coordinamento con altre amministrazioni, restano ferme le scadenze ordinarie previste dalle norme istitutive, se queste stabili scono una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, mentre si ha la cessazione dalla carica dopo centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale per quelli per i quali sia prevista una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale. 4.Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di concorso che abbiano iniziato le operazioni, ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali e agli organi di amministrazione delle aziende USL e delle aziende ospedaliere ed ai coordinatori dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.