(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16
                         del 6 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Scadenze degli organi
 
  1.  Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo
della Regione e degli  enti  amministrativi  regionali,  esclusi  gli
organi  aventi  rilevanza  statutaria  e  compresi  i  comitati  e le
commissioni costituiti  dalla  Regione  presso  istituti  di  credito
convenzionati   e   societa'   finanziarie   per  la  concessione  di
provvidenze creditizie a  valere  su  fondi  costituiti  con  risorse
provenienti dal bilancio regionale, le cui norme istitutive prevedano
una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura
del Consiglio regionale, scadono il centottantesimo giorno successivo
all'insediamento del Consiglio.
  2.  Per  gli  organi  di  cui  al  comma 1, le cui norme istitutive
prevedano  una  durata  inferiore  a  quella  della  legislatura  del
Consiglio regionale, restano ferme le scadenze ordinarie.
  3.  Per  i  componenti  di  organi  amministrativi, consultivi e di
controllo di enti  o  istituzioni  soggetti  a  vigilanza,  tutela  o
controllo  della Regione, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, la
cui nomina compete ad organi della Regione, ovvero per  i  componenti
di nomina regionale in organi paritetici o di coordinamento con altre
amministrazioni,  restano  ferme le scadenze ordinarie previste dalle
norme istitutive, se queste stabili  scono  una  durata  inferiore  a
quella  della  legislatura  del  Consiglio regionale, mentre si ha la
cessazione dalla carica dopo centottanta giorni dall'insediamento del
Consiglio regionale per quelli per i quali sia  prevista  una  durata
indeterminata,  pari  o  superiore  a  quella  della  legislatura del
Consiglio regionale.
  4.Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di
concorso che abbiano iniziato le operazioni, ai comitati di controllo
sugli atti degli enti locali e agli organi di  amministrazione  delle
aziende   USL   e   delle  aziende  ospedaliere  ed  ai  coordinatori
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.